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Informativa
sul
Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006
del Parlamento Europeo e del Consiglio
Dal 1°
giugno 2007 è entrato in vigore il
Regolamento
REACH (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del
Consiglio che,
attraverso un unico testo normativo, sostituisce
buona parte della legislazione comunitaria attualmente in vigore in
materia di sostanze chimiche e introduce un sistema integrato per la
loro registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione. REACH
è l’acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals.
Il
Regolamento prevede in particolare la registrazione di tutte le
sostanze prodotte o importate nel territorio dell’Unione in quantità
pari o superiore ad una tonnellata all’anno.
Si è valutato che tale procedura interesserà circa 30.000 sostanze
in uso nel settore chimico e nelle varie filiere manifatturiere.
Il
Regolamento inoltre istituisce l’Agenzia
Europea per le Sostanze Chimiche insediata ad
Helsinki allo scopo di gestire e, in alcuni casi, di realizzare gli
aspetti tecnico-scientifici e amministrativi connessi e di
assicurarne la coerenza applicativa a livello comunitario.
La nuova
disciplina comunitaria relativa alla fabbricazione ed alla
immissione nel mercato delle sostanze chimiche impone precisi
obblighi ai produttori, importatori ed utilizzatori delle medesime.
A partire
dal 1° giugno 2008 chiunque fabbrichi o importi una sostanza
chimica come tale, contenuta in preparati o in articoli e destinata
ad essere rilasciata in condizioni d’uso normali o ragionevolmente
prevedibili e in essi contenuta in quantità superiori a 1 t/anno,
avrà l’obbligo di registrarla presso l’ECHA (http://echa.europa.eu)
(Art. 5 del REACH Commercializzazione solo previa disponibilità dei
dati: “NO DATA, NO MARKET”) Tuttavia per le sostanze cosiddette
phase-in sarà possibile effettuare la loro registrazione preliminare
(pre-registrazione).
Con la
pre-registrazione ogni fabbricante e/o importatore potrà in primo
luogo:
-
proseguire le attività di fabbricazione e di immissione sul
mercato
-
beneficiare
delle disposizioni specifiche sulla registrazione previste
dall’articolo 23 del Reg. REACH per le sostanze soggette a
regime transitorio
-
avere
accesso alle agevolazioni relative alla condivisione dei dati tra
più dichiaranti (partecipazione ai SIEF)
La
pre-registrazione prevede la trasmissione, da parte del potenziale
dichiarante, di una serie ridotta di informazioni sulla sostanza
all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di Helsinki. Per
la pre-registrazione non è previsto il pagamento di una tariffa.
Il periodo
di pre-registrazione va dal 1° giugno 2008 al 1° dicembre 2008
(incluso). Entro il 1°gennaio 2009, l’ECHA pubblicherà sul proprio
sito web l’elenco di tutte le sostanze pre-registrate. In questo
modo si agevolerà l’individuazione di potenziali dichiaranti di una
stessa sostanza ai fini della condivisione dei dati.
Il
regime transitorio rappresenta il periodo entro il quale i
fabbricanti o gli importatori dovranno procedere alla registrazione
della sostanza. Tali scadenze di registrazione dipenderanno dalla
fascia di tonnellaggio delle sostanze.
Per il
regolare svolgimento della Vostra attività è necessario essere
tempestivamente informati riguardo alla volontà del vostro fornitore
di proseguire nella produzione e/o importazione delle sostanze che
Vi forniscono, anche quando tutti gli adempimenti previsti dal
regolamento saranno diventati operativi.
In
particolare è necessario avere delle risposte in merito alla
volontà del fornitore di procedere alla pre-registrazione delle
sostanze a voi fornite, poiché dal 1° gennaio 2009 potranno
circolare in Europa solo le sostanze che sono state pre-registrate.
Questo
Studio è a Vs disposizione per fornire consulenza e assistenza in
merito.
E’ gradita
l’occasione per porgere i migliori saluti.
Teramo
30-06-2008
ASTRA
Studio Chimico Associato
Referenti
da contattare:
Dott. De
Berardis Michele
Tel:
0861212201 cell 3357720164
Dott.ssa
Eliana Gentile
Tel:0861212201-0861413103
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