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Etichettatura alimenti: da maggio 2018 nuove norme

E’ stato pubblicato, il Decreto legislativo n. 231/2017 relativo alla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, nonché per quanto attiene all’adeguamento alle regole comunitarie in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti.

Tale provvedimento sarà in vigore a decorrere dal 9 maggio 2018.
Vendita di prodotti non preimballati

L’art. 44 del Regolamento n. 1169 stabilisce che, ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, è obbligatoria la fornitura delle indicazioni di qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico o derivato da una sostanza o un prodotto che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata.

Il nostro Paese ha deciso inoltre di rendere obbligatoria comunque la fornitura di determinate indicazioni sui prodotti non preimballati, oltre a quelle sugli allergeni, come di seguito specificato su apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono oppure di altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti.

Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria, della pasta fresca e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l’elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista (il cosiddetto “cartello unico degli ingredienti”) oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista, a disposizione dell’acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi, purché le indicazioni relative alle sostanze o prodotti di cui all’Allegato II del Regolamento (sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze) siano riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita.

Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello può essere applicato direttamente sull’impianto o a fianco dello stesso.

I prodotti dolciari e da forno preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l’acquisto, possono riportare le indicazioni solamente sul cartello o sul contenitore, purché in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall’acquirente.

Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita «acqua potabile trattata» o «acqua potabile trattata e gassata» se è stata addizionata di anidride carbonica.

Per i produttori: identificazione delle partite di prodotti – Lotto

Premesso che per lotto, o partita, si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze sostanzialmente identiche, i prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riportino l’indicazione del lotto di appartenenza.
Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nell’Unione europea ed è apposto sotto la propria responsabilità; esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lettera «L», salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura.
Per i prodotti alimentari preimballati l’indicazione del lotto figura sull’imballaggio preconfezionato o su un’etichetta appostavi. Per i prodotti alimentari non preimballati l’indicazione del lotto figura sull’imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali di vendita.