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COM3_ambiente Deposito temporaneo rifiuti Legge n.24/04/2020 n.27 Art 113 bis (Conversione in Legge del Decreto “Cura Italia” )

Gentile Cliente,

con la Legge in oggetto dal 30/04/20,

il deposito temporaneo dei rifiuti, presso il produttore e prima del trasporto, può essere effettuato secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

· Metodo temporale, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito (invariato);
· Metodo quantitativo stoccaggio massimo complessivo 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi (prima della modifica totale 30 metri cubi di cui pericolosi 10 metri cubi);

In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore a diciotto mesi (rispetto a 12 mesi normativa precedente).

Distinti saluti.

Studio Astra