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COM SIC 1 2022

Obbligo Vaccinazione Over 50 per settore privato – DL 7 gennaio 2022 n.1

 

Gentile cliente,

il 15 febbraio entrerà in vigore per gli over 50 l’obbligo per tutti i lavoratori del green pass rafforzato (si ottiene solo tramite vaccinazione o per guarigione ed esclude l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare).

Di seguito si riportano i punti salienti della normativa in oggetto:

Obbligo vaccinale:

I soggetti che hanno compiuto 50 anni di età sono tenuti ad esibire una delle vaccinazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione (art.9 comma 2 lettere a) e b) e c-bis) del decreto legge 52 del 2021) e quelle che via via raggiungeranno questa età, fino al 15 giugno 2022.

Normativa di riferimento:

DL 7 gennaio 2022 n.1

Data entrata in vigore:

15 febbraio 2022

A chi è rivolta:

Lavoratore settore privato che abbia compiuto il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della disposizione.

Durata dell’obbligo:

Fino a 15 giugno 2022

Vaccinazione omessa o differita:

Specifiche condizioni cliniche documentate attestate da medico o da medico vaccinatore.

Chi è tenuto al controllo:

I datori di lavoro privati sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.

Modalità di controllo:

Le modalità di controllo rimangono invariate rispetto al DL 52/2021.

Lavoratori privi di certificazione verde COVID secondo normativa.

(La mancata certificazione può essere dichiarata dal lavoratore o accertata dall’azienda):

Sono assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari, con diritto di conservazione del posto di lavoro fino a presentazione certificazione e non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza non sono dovuti la retribuzione, compensi o emolumenti. Ai lavoratori non in possesso della certificazione verde COVID è vietato l’accesso ai luoghi di lavoro.

Sanzione:

Chi accede ai luoghi di lavoro in violazione dei presenti obblighi incorre in una sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro.

Non soggetti a vaccinazione:

Per i lavoratori con vaccinazione omessa o differita saranno riservate dal datore mansioni anche diverse per prevenire la diffusione del contagio.

Variazioni rispetto al precedente Green Pass:

La certificazione verde COVID non include l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

Prima vaccinazione e dosi successive:

Per i soggetti ultracinquantenni che devono effettuare la prima dose si ricorda che la certificazione verde COVID è valida a partire dal 15° giorno, per le dosi successive entro 48 ore, valide per 6 mesi dalla data di vaccinazione. In caso di guarigione sarà generata la certificazione entro il giorno seguente all’emissione del certificato di guarigione e avrà validità 6 mesi.

 

Saluti

Studio Astra